PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme a favore di coloro che assistono portatori di handicap).

      1. Coloro che assistono portatori di handicap aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, facenti o meno parte del loro nucleo familiare, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.
      2. Il comma 1 si applica al soggetto che presta assistenza indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.
      3. Qualora il portatore di handicap faccia parte di un nucleo familiare composto da più persone, ha diritto ai benefìci previsti dalla presente legge solo un componente del nucleo stesso.

Art. 2.
(Norme a favore dei coniugi dei portatori di handicap).

      1. Il coniuge di un portatore di handicap ha diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità previsto dal comma 1 dell'articolo 1.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica esclusivamente in caso di coniuge portatore di handicap con una percentuale

 

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di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1.
      3. Se entrambi i coniugi sono portatori di handicap, si applicano a ciascuno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
(Aspettativa retribuita).

      1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 possono altresì usufruire di un periodo di aspettativa retribuita, di durata compresa tra tre e otto anni.
      2. La domanda per la concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale, corredata da idonea documentazione, ed è esaminata dalla commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini dell'assunzione, da parte dell'azienda sanitaria locale, delle deliberazioni relative al riconoscimento del diritto all'aspettativa retribuita e alla sua durata.

Art. 4.
(Limiti di reddito).

      1. I benefìci della presente legge sono concessi a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi i 50.000 euro annui.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.